Art. 58.

      1. Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio giudiziario, detratto il 3 per cento per spese di ufficio, devono ripartire tra loro i diritti in quote uguali.
      2. Tutti gli ufficiali giudiziari devono detrarre il 3 per cento per le spese di ufficio dalle quote di cui all'articolo 49, commi 4 e 5, distribuite su base nazionale fra tutti gli ufficiali giudiziari secondo quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari.
      3. L'ufficiale giudiziario dirigente determina mensilmente l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per congedo ordinario.
      4. Delle operazioni di riparto effettuate ai sensi del comma 3 è redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dalla data del deposito.